Art.1 È costituita in Padova una associazione tra coloro che praticano lo sport della neve e del ghiaccio denominata “SCI CLUB PADOVA“.

Art.2 La sede ed il domicilio legale sono fissati dall’Assemblea Sociale su proposta del Consiglio Direttivo.

Art.3 L’associazione che non ha scopo di lucro, persegue i seguenti fini.

La diffusione dello sport nell’ambito del C.O.N.I. e della F.I.S.I. e di altre federazioni affini (non concorrenziali e/o abusive) agli sport invernali;
L’organizzazione di gare, la partecipazione alle stesse;
L’attuazione di ogni attività affine quale, promozione di corsi di sci e degli altri sport della neve e del ghiaccio, allenamenti, soggiorni, gite e conferenze, per contribuire sempre più allo sviluppo degli sport invernali. Per il perseguimento di tali fini e quindi ferma sempre l’esclusione dello scopo di lucro, l’associazione potrà anche assumere la gestione di impianti sportivi e di risalita, stadi del ghiaccio, piste ecc.

Art.4 L’associazione potrà darsi veste giuridica diversa allo scopo di realizzare le finalità statutarie di cui all’art.3.

Art.5 I colori sono bianco, rosso.

Art.6 L’associazione si compone di:

SOCI ONORARI: sono coloro che per meriti nei confronti dell’associazione o comunque per riconoscimento di particolare qualificazione di ordine sociale, sportivo o morale, siano chiamati su proposta dell’Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo a far parte dell’associazione;
SOCI SOSTENITORI: sono coloro che corrispondono la quota sociale doppia di quella stabilita per i soci ordinari
SOCI ORDINARI: sono coloro che hanno fatto domanda di associazione al Consiglio Direttivo e ne hanno ottenuto parere favorevole;
SOCI ATLETI: sono i tesserati nelle singole federazioni che svolgono attività agonistica con i colori sociali, hanno fatto domanda di associazione al Consiglio Direttivo e ne hanno ottenuto parere favorevole.
Tutti i soci ad eccezione dei soci onorari, hanno l’obbligo di pagare le quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo e nei termini da esso fissati.

Art.7 La qualifica di socio si perde:

  1. per dimissioni, da presentarsi per iscritto nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
  2. per morosità nel pagamento delle quote sociali;
  3. per provvedimento disciplinare di radiazione, che viene pronunziato dai Probiviri a carico del socio che commette azioni disonorevoli entro e fuori della associazione.

Art.8 Oltre alla radiazione, a carico dei soci possono essere adottati i provvedimenti disciplinari di ammonizione e di sospensione; su tali sanzioni delibera il collegio dei probiviri. Il socio sottoposto a giudizio disciplinare ha diritto di essere previamente sentito, anche tramite altro socio, dal Collegio dei Probiviri.

Art.9 Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali sociali e partecipare a competizioni sotto il nome dello SCI CLUB PADOVA.

Art.10 Le entrate dell’associazione sono costituite da:

  1. quote sociali;
  2. elargizioni fatte da soci e da terzi;
  3. attività finanziarie derivanti dall’organizzazione di manifestazioni sportive;
  4. contributi da Enti Statali o Federazioni Sportive;
  5. ogni altra entrata che possa concorrere a vantaggio dell’associazione purché non sia in contrasto con le finalità sociali.

Art.11 Il patrimonio è costituito da:

  1. trofei e coppe aggiudicati definitivamente in manifestazioni sportive;
  2. materiale ed attrezzi acquisiti dall’associazione per l’attività agonistica;
  3. avanzi di bilanci accantonati a “fondo riserva”;
  4. donazioni, lasciti e successioni;
  5. ogni altro bene mobile o immobile appartenente alla associazione.

Art.12 L’esercizio sociale ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre.

Art.13 Gli organi sociali sono:

  1. Assemblea dei Soci;
  2. Consiglio Direttivo;
  3. Ufficio di Presidenza;
  4. Collegio dei Probiviri;
  5. Collegio dei Sindaci Revisori.

Art.14 ASSEMBLEA DEI SOCI – L’assemblea è costituita dai soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Le assemblee sono ordinaria e straordinaria. L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno entro il 30 giugno. L’assemblea inoltre è convocata qualora lo reputi opportuno il Consiglio Direttivo con la maggioranza dei 2/3 dei componenti o qualora ne faccia richiesta almeno 1/10 dei soci aventi diritto di voto. La convocazione avviene a mezzo avviso da inviarsi al domicilio di ciascun socio, almeno 15 giorni prima, contenente l’ordine del giorno, data, ora, sia di prima che di seconda convocazione e luogo di riunione.

Art.15 L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo od in sua mancanza dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano presente. L’assemblea designa due scrutatori tra i soci presenti per controllare le operazioni di voto. Di ogni seduta deve essere redatto un verbale che sarà firmato dal Presidente e dal segretario. Nelle assemblee non si potrà discutere o deliberare su argomenti non inclusi nell’o.d.g. se non con il consenso unanime dei soci.

Art.16 L’assemblea, sia ordinari che straordinaria, è valida in prima convocazione quando intervengono almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di soci e delibera a maggioranza dei soci presenti, salvo quanto previsto per la delibera di scioglimento.

Art.17 ASSEMBLEA ORDINARIA

  1. elegge i componenti del Consiglio Direttivo con un minimo di 5 persone ad un massimo di 15 membri;
  2. nomina il Collegio dei Sindaci Revisori;
  3. nomina il Collegio dei Probiviri;
  4. delibera in ordine alla relazione morale e finanziaria predisposta annualmente dal Consiglio Direttivo sulle attività svolte dall’associazione;
  5. approva il bilancio finanziario dell’anno precedente;
  6. ratifica il bilancio dell’anno in corso;
  7. ratifica il regolamento;
  8. delibera sugli altri argomenti all’o.d.g. che non spettino all’assemblea straordinaria.

Art.18 L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA delibera:

  1. in ordine alle proposte di modifica dello statuto;
  2. sullo scioglimento dell’associazione con la maggioranza dei ¾ dei Soci aventi diritto al voto.

Art.19 Hanno diritto di partecipare all’assemblea tutti i soci regolarmente iscritti. Il voto nelle assemblee spetta ai soci ordinari, sostenitori e atleti in regola con il pagamento della quota sociale e maggiorenni. Ad ognuno di tali soci spetta un voto, ogni socio può rappresentare per delega un solo altro socio purché in regola.

Art.20 CONSIGLIO DIRETTIVO – L’associazione è retta da un Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione è convocato e presieduto dal consigliere più anziano ed elegge nel proprio ambito:

  1. il Presidente;
  2. uno o due Vicepresidenti, un Segretario, un Tesoriere, un Direttore Tecnico.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni (quadriennio olimpico). I consiglieri sono rieleggibili.

Art.21 Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente una volta ogni semestre su convocazione del Presidente. Potrà riunirsi ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta da almeno tre membri del Consiglio Direttivo o da due sindaci revisori; questi ultimi per questioni di propria competenza. È presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza anche di questi dal più anziano dei Consiglieri. Le sue deliberazioni sono valide quando alla riunione è presente la maggioranza dei Soci componenti; in caso di parità di voti quello di chi presiede è decisivo.

Art.22 I componenti del Consiglio Direttivo assenti, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive, saranno ritenuti dimissionari. Quando per dimissioni, o altro, venga a mancare la maggioranza del Consiglio Direttivo, a cura del Collegio dei Sindaci Revisori, dovrà essere convocata con le modalità previste dallo Statuto, l’assemblea ordinaria per le necessarie deliberazioni. In tale caso il Presidente ed il Segretario dell’assemblea saranno scelti tra gli intervenuti. Il Consiglio Direttivo dimissionario resterà ugualmente in carica fino alla data dell’assemblea che provvederà alla sostituzione.

Art.23 Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  1. esaminare le domande di ammissione o dimissione dei soci;
  2. redigere la relazione morale e finanziaria, nonché i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’assemblea dei soci;
  3. convocare le assemblee dei soci;
  4. redigere il regolamento interno dell’associazione;
  5. controllare l’attività delle varie sezioni didattico, sportive ed agonistiche;
  6. nominare direttori tecnici, medici sociali, allenatori, consulenti ed altri collaboratori;
  7. curare tutti gli affari di ordine amministrativo;
  8. fissare la misura delle quote associative;
  9. decidere ogni altra questione che interessi l’associazione, salvo quanto di competenza del Collegio dei Probiviri e dell’assemblea.

Art.24 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi e la rappresentanza in ogni circostanza. Ha la firma sociale con la facoltà di riscuotere e quietanzare. Il Presidente può demandare queste sue facoltà ad uno o più membri del Consiglio Direttivo. In caso di assenza del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce.

Art.25 Il segretario dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e del Presidente, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, provvede al normale andamento dell’associazione, tiene il libro dei soci, il libro dei verbali del Consiglio Direttivo, il libro dei verbali dell’assemblea, il libro inventario, controlla il patrimonio ed ogni altra documentazione su istruzioni del Consiglio Direttivo.

Art.26 L’UFFICIO DI PRESIDENZA è composto dal Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e Direttore Tecnico, può deliberare su iniziative urgenti di ordinaria amministrazione che dovranno comunque essere approvate dal Consiglio Direttivo successivo.

Art.27 IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI è composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti eletti dall’Assemblea dei Soci in concomitanza delle elezioni del Consiglio Direttivo con durata in carica di un quadriennio. Essi eleggono tra loro il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, esercitano la vigilanza sull’amministrazione dell’Associazione ed hanno facoltà di presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo di cui debbono essere informati, provvedono alla verifica del rendiconto annuale e del bilancio preventivo riferendone all’Assemblea. Le deliberazioni del Collegio sono valide con la presenza di almeno due componenti. Sarà cura del Collegio tenere aggiornato il libro dei verbali delle riunioni del Collegio stesso.

Art.28 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI è composto da almeno tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall’Assemblea, fra i Soci, in concomitanza delle elezioni del Consiglio Direttivo, con durata in carica di un quadriennio. Essi eleggono tra loro il Presidente del Collegio. Spetta al Collegio dei Probiviri la composizione e la risoluzione delle controversie sorte tra i Soci e l’adozione delle sanzioni disciplinari previste dal presente statuto qualora non siano di competenza degli organi di Giustizia e Disciplina della F.I.S.I.. Il Collegio si riunisce ogniqualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente del Collegio stesso e quando ne sia richiesto dal Consiglio Direttivo o da un socio. Ha le più ampie facoltà di istruttoria e di indagine. Tiene il libro dei verbali delle sue riunioni.

Art.29 Ogni controversia che dovesse insorgere nell’ambito dell’associazione, riguardante l’interpretazione e l’applicazione del presente statuto e/o del regolamento interno, sarà devoluta al Collegio dei Probiviri, il quale deciderà secondo equità e senza formalità di procedura.

Art.30 Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme ed i regolamenti del C.O.N.I. e delle singole federazioni sportive alle quali l’Associazione è affiliata.

DISPOSIZIONI FINALI. L’associazione si scioglierà se i Soci si ridurranno a meno di tre o per deliberazione dell’Assemblea con la maggioranza dei ¾ dei soci aventi diritto di voto. Il patrimonio sarà interamente devoluto ad un ente od associazione senza scopo di lucro scelta dall’Assemblea dei Soci con la maggioranza dei ¾ dei soci stessi, aventi diritto di voto.